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OBLATI DI SAN GIUSEPPE MARELLOORGANIZZAZIONE
SUPERIORE GENERALE 1. Il superiore generale svolge il servizio di guida dell'intera congregazione, che si trova in lui riunita e con lui cammina sulle vie del Signore nella fedeltà al carisma del fondatore. 2. L'autorità del superiore generale si estende su tutte le province, delegazioni, case e religiosi. Per il bene comune e nel rispetto delle Costituzioni, egli può intervenire direttamente in ogni settore della congregazione. 3. Nell'esercizio del suo dovere di guida, coordinazione e stimolo della vita dell'Istituto, il superiore generale è assistito da 4 consiglieri generali. Con il loro aiuto, ogni 3 anni visita tutte le province e delegazioni e avvicina ogni confratello dell'Istituto, perché anche per mezzo di questo contatto personale cresca tra gli Oblati lo spirito di famiglia voluto dal fondatore. CONSIGLIO GENERALIZIO 1. Il consiglio generalizio assiste il superiore generale nel governo della congregazione. 2. È composto da 4 consiglieri, scelti dal Capitolo generale tra i confratelli più idonei e rappresentativi delle attività pastorali e delle aree geografiche della congregazione, in modo da assicurare una buona conoscenza di tutti i settori e i problemi vitali della stessa. 3. Resta in carica 6 anni, per la durata del mandato del superiore generale. PROVINCIALI DELEGATI 1. La congregazione, pur rimanendo fondamentalmente una, sotto la guida e l'autorità del superiore generale con il suo consiglio e sotto l'unica regola di vita proposta dalle Costituzioni e dal Regolamento generale, si presenta composta da province e delegazioni. 2. LA PROVINCIA è un'unità organica della Congregazione circoscritta in un determinato territorio, che per fisionomia apostolica propria, per autonomia formativa ed economica, per numero di case e di religiosi, può sussistere da sola. Soggetta all'autorità e alla guida del superiore generale, è retta da un superiore proprio (provinciale), che resta in carica 3 anni, assistito da alcuni confratelli (consiglio provinciale). L'ambito dell'autorità del provinciale e del suo consiglio è stabilita dal diritto della Chiesa e dalle Costituzioni dell'Istituto. 3. LA DELEGAZIONE è composta da un gruppo di confratelli e di case, che hanno una certa unità fra di loro, senza avere i requisiti necessari per costituirsi in provincia. Il superiore generale, con il consenso del suo consiglio e dopo aver consultato i confratelli interessati, nomina il delegato e due consiglieri, per 3 anni. Con la nomina, il superiore generale concede al delegato le facoltà che ritiene opportune. PROCURA MISSIONARIA 1. È un organismo, composto da religiosi e laici, che fa riferimento al superiore generale e al consiglio generalizio e che ha come finalità: - tener vivo lo spirito missionario tra religiosi, seminaristi e laici, formando e informando; - facilitare le relazioni tra province e delegazioni con l'intento di promuovere collaborazione e interscambi; - suscitare e coordinare progetti sociali e promozione umana nelle province e delegazioni bisognose. 2. Ogni provincia e delegazione ha un responsabile della Procura missionaria locale, in stretto collegamento con il responsabile centrale (che è un consigliere generale). MOVIMENTO GIUSEPPINO Organismo con cui la congregazione si impegna a promuovere la conoscenza biblica, teologica, spirituale e la devozione a san Giuseppe, custode de padre del Redentore; il Movimento Giuseppino ravviva la vita della Chiesa con la pratica delle virtù evangeliche tipiche di san Giuseppe: unione con Dio, umiltà, nascondimento,laboriosità, dedizione agli interessi di Gesù. |